Codice deontologico

Di sicuro, a prescindere dalla scuola frequentata ci sono dei punti fermi e comuni:

1. Sostenere le forze auto-guaritrici dell’organismo

2. Identificare e curare la causa del disagio o della malattia

3. Non nuocere

4. Curare la persona e non la malattia

5. Fungere come insegnante per un corretto stile di vita

6. Prevenire le malattie

Ne sono usciti tanti, per ogni Federazione. Ogni Scuola spinge e prova a porsi come l’Interlocutore vs. Parlamento, Governatorati, ecc.

Ne inserisco uno come esempio.
Codice della Federazione Nazionale Naturopati
ARTICOLO 1
Il presente codice deontologico è composto da regole vincolanti per ogni naturopata il quale è tenuto alla loro conoscenza ed osservanza.
Il mancato rispetto di tali regole determina sanzioni di ordine disciplinare.

ARTICOLO 2
Coloro che utilizzano la definizione di Naturopata senza averne i dovuti requisiti professionali (rapportati a precisi e seri criteri di formazione didattica) , compiono un atto di grave scorrettezza nei confronti degli utenti e dei Naturopati regolarmente diplomati.

ARTICOLO 3
Il Naturopata ha il dovere di evitare ogni confusione di ruoli abusando di titoli di ordine strettamente medico o psicologico, qualora gli stessi non corrispondano ad una vera e propria appartenenza professionale regolarmente riconosciuta.

ARTICOLO 4

Il Naturopata, prendendosi cura, nell’ambito delle proprie conoscenze, dell’individuo nella sua totalità, considera suo preciso compito accrescere la conoscenza della persona utente in quanto tale, nella sua completezza psicofisica, con l’intento di migliorarne la qualità dello stato di salute, attraverso una relazione che ne accresce la capacità di riequilibrio e mirando innanzitutto alla prevenzione della malattia organica.

ARTICOLO 5

Il Naturopata, conscio del proprio compito di fornire una completa e specifica forma di consulenza per un programma di igiene di vita, impostata soprattutto su principi di prevenzione, anche in rapporto a condizioni nutrizionali ed ambientali, accetta la responsabilità dei propri atti professionali e delle loro dirette e prevedibili conseguenze.

ARTICOLO 6

Nell’esercizio della professione il Naturopata ritiene assolutamente illecito ogni atto, tecnica o parola che possa portare danno alla dignità della Persona.
Condannato l’uso di concetti di “normale” e “patologico” ai fini repressivi in campo sociale e politico, il Naturopata non opera alcun tipo di discriminazione in base all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all’orientamento sessuale, all’etnia, alla politica, alla nazionalità, alla disabilità, allo stato socio-economico.

ARTICOLO 7

Il Naturopata è tenuto a mantenere un livello adeguato di aggiornamento e competenza a livello professionale. Competenza esperienza e formazione sono sempre presenti e curate in modo minuzioso con l’intenzione e il dovere primario di indirizzo verso l’aiuto delle Persone, senza peraltro sviluppare giudizi ed opinioni di sorta verso le stesse.
Riconoscendo i limiti della propria competenza, il Naturopata non impiega metodologie senza adeguato fondamento sperimentale e scientifico.

ARTICOLO 8

Il Naturopata salvaguarda la sua autonomia nella scelta delle metodologie e dei prodotti stessi, nonché della loro utilizzazione, dalle eventuali pressioni di case produttrici o di qualsivoglia veicolo di origine pubblicitario.

ARTICOLO 9

Il Naturopata non deve utilizzare alcuna forma pubblicitaria atta ad ingannare l’utente circa la possibilità che l’intervento naturopatico possieda sullo stato psico-fisico di un individuo.
Parimenti non avvalla con il proprio nome ed il proprio titolo professionale attività ingannevoli, ma il dovere di offrire la propria professionalità a livello collaborativo nel rispetto delle altrui competenze.

ARTICOLO 10

Il Naturopata è strettamente subordinato al segreto professionale; pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni personali degli utenti di cui può essere messo al corrente durante la sua attività.
Nei casi di collaborazione con colleghi o altri professionisti, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione, comunque sempre nell’intento di migliorare la qualità dello stato di salute dell’utente. La segretezza di tali informazioni deve essere completamente protetta anche attraverso il controllo e la corretta custodia degli appunti, annotazioni, scritti o documentazioni di qualsiasi genere che riguardano l’attività ed il rapporto professionale, in piena osservanza delle norme vigenti in materia di privacy.

ARTICOLO 11

Il Naturopata si vieta qualsiasi tipo di condotta atta a nuocere alle Persone di cui si occupa e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri, indebiti vantaggi di tipo personale.

ARTICOLO 12

Il Naturopata è tenuto ad indicare, alla fase iniziale del rapporto, l’entità del compenso professionale, che dovrà essere adeguato alle prestazioni presumibilmente da svolgere.
Il Naturopata è tenuto a rispettare le indicazioni di ordine tariffario suggerite dalla Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti. In nessun caso il compenso potrà essere condizionato all’esito del risultato dell’intervento professionale, vietandosi altresì l’uso degli strumenti di valutazione di cui dispone.

ARTICOLO 13

Il Naturopata si impegna a favorire le via di comunicazione ed interscambio con i propri colleghi, favorendo altresì la formazione e l’aggiornamento professionale degli stessi con i quali mantiene rapporti ispirati ai principi della solidarietà, della lealtà e del rispetto. Sente inoltre, come sua precisa responsabilità , quella di favorire la diffusione delle sue conoscenze e della scienza naturopatica per scopi di benessere umano e sociale.

ARTICOLO 14

Il Naturopata valuta, nell’interesse della Persona, l’eventuale ricorso ad altre specifiche competenze di ordine specialistico o medico, fornendo l’eventuale consulenza richiesta senza pretendere né accettare compensi di alcun tipo per tali inviti.

ARTICOLO 15

Durante l’esercizio della professione e comunque venga rappresentata, a qualunque titolo, la professione stessa, il Naturopata è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

ARTICOLO 16

Il Naturopata si astiene dal rilasciare dichiarazioni false od ingannevoli concernenti la propria formazione o sugli effetti che la Naturopatia possiede sullo stato di salute psico-fisica della Persona.

ARTICOLO 17

Il Naturopata evita di assumere pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

ARTICOLO 18

Il Naturopata svolge la propria attività in ambiti e situazioni che non compromettono la propria autonomia professionale e il rispetto delle norme deontologiche. Il Naturopata non svolge la propria attività professionale telefonicamente o a distanza.

ARTICOLO 19

Il Naturopata – a tutela dell’utente e della propria professionalità – contrasta l’esercizio dell’attività da parte di soggetti che non abbiano la formazione professionale idonea, informando tempestivamente la Federazione Nazionale Naturopati.

ARTICOLO 20

Le prestazioni nei confronti delle persone minorenni sono subordinate al consenso delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

ARTICOLO 21

Presso la Federazione Nazionale Naturopati è istituito il “Registro dei Naturopati” , elenco in cui vengono inseriti su domanda coloro che hanno conseguito un titolo idoneo all’esercizio dell’attività professionale attraverso un idoneo corso di studi.
Agli iscritti viene assegnato un numero di iscrizione.

ARTICOLO 22

Presso la Federazione Nazionale Naturopati è costituita la “Commissione di Controllo”, composta da cinque membri eletti dall’Assemblea della Federazione con durata in carica triennale, che ha la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’attività professionale da parte degli iscritti nel registro, nonché esercita i poteri sanzionatori di cui al seguente articolo, in presenza di accertate violazioni del codice deontologico.

ARTICOLO 23

La Commissione di Controllo può emettere – nei confronti degli iscritti nel registro – i seguenti provvedimenti disciplinari, previa audizione dell’interessato, al quale devono essere preventivamente comunicati i motivi di contestazione e consentito di essere assistito durante il procedimento da un difensore con diritto di esaminare gli atti, nonché di intervenire oralmente e per iscritto:
1) Richiamo orale;
2) Censura scritta;
3) Diffida;
4) Sospensione dal Registro e dall’attività professionale per un massimo di mesi sei;
5) Radiazione dal Registro con diffida all’esercizio dell’attività professionale.

ARTICOLO 24

Attraverso i predetti provvedimenti disciplinari è consentito ricorerre dinanzi all’autorità giudiziaria competente.